COS’È E COME FUNZIONA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ?
Procedure per la conformità antincendio
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è una procedura obbligatoria prevista dal D.P.R. 151/2011 che consente di avviare o modificare attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Il titolare, con il supporto di tecnici abilitati iscritti al Ministero dell’Interno, presenta una dichiarazione che attesta la conformità dell’edificio o dell’impianto alle norme di sicurezza antincendio.
Questa procedura è supportata da uno dei nostri cinque tecnici abilitati, iscritti nell’elenco del Ministero dell’Interno. Con la presentazione della SCIA, si ottiene immediatamente il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività.
Grazie alla SCIA, si ottiene immediatamente il titolo autorizzativo, necessario per l’esercizio dell’attività. La validità può variare tra 5 e 10 anni, a seconda della tipologia di impianto e della destinazione d’uso, come stabilito dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Divisione Energia opera nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna.
LA NORMATIVA ANTINCENDIO IN EVOLUZIONE
Dal Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Con il D.P.R. 151/2011, la normativa sulla prevenzione incendi ha subito importanti cambiamenti, semplificando l’iter autorizzativo per attività civili, industriali e commerciali.
L’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha eliminato, salvo casi specifici, l’obbligo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), trasferendo la responsabilità al titolare dell’attività e ai tecnici asseveratori qualificati.
L’obiettivo principale è stato ridurre la burocrazia, velocizzare i tempi di avvio e alleggerire il carico di lavoro dei Vigili del Fuoco, che ora intervengono per verifiche a campione o in caso di controlli straordinari.
Divisione Energia offre consulenza tecnica completa per la presentazione della SCIA Antincendio, supportando attività nei settori:
- Civile e commerciale (es. scuole, edifici pubblici, centri direzionali);
- Industriale e terziario;
- Attività con alta affluenza di persone.
Tutte le attività sono classificate secondo le categorie A, B e C previste dal D.P.R. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012.
LA NOSTRA CONSULENZA NON SI FERMA ALLA FASE PROGETTUALE
Assistenza tecnica durante la realizzazione delle opere, collaudo, ottenimento e mantenimento della SCIA e del CPI
In particolare Divisione Energia si occupa anche di:
- Controllo e individuazione delle attività soggette D.P.R. 151/2011;
- Individuazione della normativa antincendio applicabile;
- Individuazione delle migliori soluzioni tecnico/economiche per l’adeguamento del progetto alla normativa;
- Predisposizione istanza di valutazione del progetto all’Autoritá di controllo (VV.F., SUAP, ecc.);
- Ottenimento del parere di conformità ed in caso ottenimento del parere in Deroga;
- Predisposizione e redazione delle Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudi degli impianti antincendio di spegnimento di tipo attivo (impianti ad idranti, impianti a diluvio, impianti sprinkler, impianti di rivelazione e segnalazione incendi, evacuatori di fumo e calore, ecc.);
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori degli interventi di protezione di tipo passiva (compartimentazione antincendio, sistemi di via di fuga, ecc.);
- Certificazione impianti antincendio di protezione attiva esistenti;
- Certificazione di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti;
- Assistenza tecnica in sede di sopralluogo di controllo e valutazione da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco e cura dei rapporti con gli Enti preposti;
- Collaudi di impianti antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- Piani di emergenza ed evacuazione.